Nel Commento Generale n.8 (2006) The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment, il Comitato ONU definisce le punizioni corporali come “qualsiasi punizione per la quale viene utilizzata la forza fisica, allo scopo di infliggere un certo livello di dolore o di afflizione, non importa quanto lieve. Nella maggior parte dei casi consiste nel colpire («picchiare», «schiaffeggiare», «sculacciare») i bambini, utilizzando la mano o un utensile – frusta, bastone, cintura, scarpa, cucchiaio di legno, ecc.”.

Il Comitato ONU ha riportato le proprie osservazioni e raccomandazioni sul tema delle punizioni corporali nelle Osservazioni Conclusive del 2011 (punto 34 e 35) e nelle Osservazioni Conclusive del 2019 (punto 20).

Il Gruppo CRC si è occupato del monitoraggio dell’attuazione delle raccomandazioni e dei principi stabiliti dal Commento Generale n.8 a partire dal 5° rapporto CRC.

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sul tema delle punizioni corporali o degradanti nei confronti dei bambini in ciascun Rapporto di aggiornamento:

 

Approfondimento: 

Per approfondire e verificare i progressi rispetto al divieto delle punizioni corporali nei vari paesi consultare l’iniziativa globale “End all corporal punishment”.