A cura di Donata Nova e Frida Tonizzo, Ass. Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie

E’ entrata in vigore il 14 novembre scorso la legge n.273/2015 “Modifica alla legge 4 maggio 1983/1983 n. 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”, fortemente voluta da tutte le altre associazioni operanti in questo settore nonché dal Coordinamento Nazionale Servizi Affidi.
Questo diritto è stato più volte rivendicato anche dal gruppo CRC che già nel 2° Rapporto Supplementare pubblicato il 18 novembre 2009 aveva rilevato “È inoltre importante, nell’interesse superiore del minore, che a conclusione dell’affidamento vengano individuate, caso per caso, modalità di passaggio e di mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia che lo ha accolto, sia quando rientra nella sua famiglia d’origine, sia quando viene inserito in un’altra famiglia affidataria o adottiva o in una comunità. Si ritiene infatti, anche in base a recenti esperienze negative, che vada salvaguardata la continuità dei rapporti affettivi del minore e che debbano essere evitate interruzioni traumatiche”..

La legge n. 173/2015 non si limita solo a prevedere che un minore affidato, se dichiarato adottabile “durante un prolungato periodo di affidamento”, può essere adottato dagli affidatari con cui ha costruito un forte legame“sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6” della legge n. 184/1983 ; sottolinea infatti anche la necessità di tutelare, nel suo interesse,“la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento” con gli affidatari quando egli “fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un’altra famiglia o sia adottato da altra famiglia”.

Riafferma inoltre il dovere di ascolto da parte dei giudici del “minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento”; valorizza il ruolo degli affidatari in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità, introducendo l’obbligo (e non più solo la facoltà ) – ” a pena la nullità del provvedimento”- per i giudici minorili di convocare gli stessi affidatari prima di decidere sul futuro del minore da loro accolto per acquisire ulteriori elementi di conoscenza sulla sua situazione: è questo un importante riconoscimento del ruolo degli affidatari che d’ora in poi potranno anche inviare agli stessi giudici “memorie scritte nell’interesse del minore”.

Coerentemente a quanto già previsto dalla normativa vigente , la legge n. 173/2015 conferma il ruolo e la responsabilità dei servizi sociali nei progetti di affidamenti e nelle sue diverse fasi, precisando che il giudice, “ ai fini delle decisioni “ che deve assumere deve tener conto “anche delle valutazioni documentate” da loro inviate.
E’ opportuno infine precisare che l’art. 44 lett. d) della legge n. 184/1983, non modificato dalla nuova normativa, consente l’adozione “in casi particolari” da parte dell’affidatario single, che può essere pronunciata dal Tribunale per i minorenni, tenuto conto del positivo rapporto consolidatisi nel tempo tra il minore affidato, che viene dichiarato adottabile e l’affidatario stesso.

Ora inizia la fase più delicata : dovranno essere attivate tutte le misure necessarie per gestire in modo coerente e coordinato le innovazioni introdotte dalla legge n. 173/2015: è necessario che le relative procedure vengano concertate attraverso specifici accordi fra tutte le Istituzioni coinvolte, avvalendosi anche del costruttivo apporto delle associazioni di famiglie affidatarie .

Prime utili indicazioni sono fornite nel congiunto Coordinamento Nazionale Servizi affido – Tavolo nazionale Affido.