La Camera dei Deputati nella seduta del 14 ottobre ha definitivamente approvato, senza modifiche, la proposta di legge n. 2957 , già approvata dal Senato a marzo 2015, dal titolo “Modifica alla legge 4 maggio 1983/1983 n. 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”, la cui approvazione veniva auspicata anche nell’8° Rapporto CRC.

La nuova legge sancisce che “Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il giudice, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria”. La necessità di assicurare nel superiore interesse del minore “la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento” con gli affidatari va tenuta in considerazione anche quando il minore“fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un’altra famiglia o sia adottato da altra famiglia”.

Dai dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emerge che al 31 dicembre 2012 erano 6.750 i minorenni affidati a parenti (6.986 alla stessa data nel 2011) e 7.444 quelli affidati a terzi (7.441 alla stessa data nel 2011), per un totale complessivo di 14.191 affidamenti familiari.