L’art. 12 comma 2 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) afferma che i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze devono avere la possibilità di essere ascoltati in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che li riguarda, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato.

Con Legge n. 77 del 20 marzo 2003 l’Italia ha ratificato la Convezione europea sull’esercizio dei diritti dei minori (adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 2000), entrata in vigore nel Paese il 1° novembre 2003.

Nel Preambolo si riconosce che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi ed affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione. Nel capitolo II si indicano quali misure di ordine procedurale dovrebbero essere adottate per promuovere l’esercizio dei diritti delle persone di età minore.

In seguito alle periodiche raccomandazioni avanzate dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Gruppo CRC ha monitorato lo stato di attuazione del principio di ascolto del minore in ambito giudiziario nei suoi Rapporti di aggiornamento.

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sull’ascolto del minore in ambito giudiziario in ciascun Rapporto di aggiornamento:

Approfondimento:

Il 17 dicembre 2007 il Gruppo CRC nell’ambito delle attività di formazione/informazione per le Associazioni del Gruppo CRC ha realizzato il Seminario “Il diritto all’ascolto dei minori in ambito giudiziario: normativa e prassi a confronto

Visualizza e scarica invitoprogramma e interventi dei relatori.

Documenti e siti internet di riferimento sull’argomento: