In considerazione della progressiva rilevanza che le tecnologie digitali ed i media hanno assunto nella vita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti in Italia, nell’ambito del monitoraggio dell’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC), il Gruppo CRC analizza periodicamente il rapporto tra i minori e le tecnologie in Italia.

In particolare, considerato che gli adolescenti utilizzano sempre di più le tecnologie digitali come strumenti per conoscere, creare, diffondere e condividere contenuti con altre persone, in alcuni Rapporti CRC, quali il primo ed il quarto, l’analisi del rapporto tra i minori e tecnologie è stata affrontata in termini di tutela e di sensibilizzazione dei minori rispetto ad un utilizzo sicuro e responsabile dei nuovi media, quindi con riferimento agli articoli della CRC che affermano il diritto all’informazione (art. 17 CRC) e alla libertà di espressione (art. 13 CRC).

L’articolo 17 CRC stabilisce infatti che:

gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale.

A tal fine, gli Stati parti:

  1. a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;
  2. b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
  3. c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
  4. d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
  5. e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18”.

L’articolo 13 CRC sancisce il diritto alla libertà di espressione, che comprende “la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo”.

L’art. 13 CRC prevede inoltre che:

L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

  1. a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
  2. b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche”.

Tale tematica è stata invece affrontata in altri Rapporti CRC, quali il terzo, come aspetto del diritto al gioco, ad attività ricreative e culturali, evidenziando quindi la dimensione ludica dell’utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei minori.

La tematica connessa invece alla protezione delle persone di minore età da fenomeni quali la pedopornografia online è invece trattata in una sezione specifica all’interno del capitolo “Misure speciali per la tutela dei minori”.

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sul tema minori e nuovi media in ciascun Rapporto di aggiornamento:

Approfondimento:

Nel 1996 il Comitato ONU ha dedicato l’annuale giornata di confronto (Day of General Discussion) alla questione “minori e media”. Per visualizzare le raccomandazioni formulate in conclusione del Day of General Discussion clicca qui.

Documenti e siti internet di riferimento sull’argomento: