Nelle Linee Guida al monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC)->272] il [Comitato ONU suggerisce di considerare in un unico raggruppamento, ai fini dell’analisi della situazione, gli articoli 28, 29 e 31.
L’articolo 28 CRC riconosce a tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti il diritto all’istruzione.
Al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore
e in base all’uguaglianza delle possibilità, gli Stati devono:
a) rendere l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiare l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottare misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta
di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantire a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fare in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e) adottare misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
L’articolo 29 CRC indica quali devono essere le finalità dell’educazione:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità,
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltàdiverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una
società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
L’articolo 31 afferma il diritto dei bambini al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della loro età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
Gli Stati sono tenuti a rispettare e favorire il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Il Gruppo CRC ha monitorato lo stato di attuazione di questi articoli fin dal 1° Rapporto CRC.
In particolare, nell’analisi dell’art. 28, anche in considerazione di quanto emerso dalle Osservazioni Conclusive del Comitato ONU del 2003->30] e dalle [Osservazioni Conclusive del 2011 un’attenzione particolare è stata dedicata al diritto all’istruzione dei bambini appartenenti ai gruppi più vulnerabili e alla dispersione scolastica.
Sono stati inoltre presi in considerazione il diritto alla sicurezza negli ambienti scolastici e la somministrazione dei farmaci a scuola.
Nell’ambito del monitoraggio delle finalità dell’educazione, l’analisi è stata concentrata sull’educazione ai diritti umani nei curricola scolastici.
A partire dal 5° Rapporto di aggiornamento è stato inserito un paragrafo introduttivo che è stato dedicato all’impatto delle riforme legislative sulla scuola italiana, nel 6° Rapporto è stato approfondito il tema del diritto all’istruzione al tempo della crisi, così come nel 7° Rapporto.
Leggi le introduzioni al Capitolo nei vari Rapporti di aggiornamento