L’art. 6 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’immigrazione, approvato con D.lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 1 della Legge 94/2009 c.d. Legge Sicurezza, stabilisce che “fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.

La società civile aveva espresso grave preoccupazione per l’entrata in vigore di tale norma e rivolto al Governo un appello in cui si chiedeva l’adozione di disposizioni attuative che chiarissero che l’art. 6 comma 2 del D.lgs. 286/1998 non si applica alla dichiarazione di nascita e al riconoscimento del figlio naturale e che quindi non può essere richiesta ai cittadini stranieri l’esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale.

Il 7 agosto 2009 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha emesso una Circolare contenente «indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile» in cui precisa che “per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6”.

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