L’articolo 19 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) dispone che:

  1. “Gli Stati parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

  2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell’individuazione, del rapporto dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario”.

Nelle Osservazioni Conclusive del 2003 (punto 38), del 2006 (punto 22 e 23), del 2011 (punto 43 e 44) e del 2019 (punto 19 e 21), il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha avanzato osservazioni e raccomandazioni all’Italia per la tutela delle persone di minore età da atti di abuso e maltrattamento. Il Gruppo CRC ha monitorato l’attuazione della CRC nei suoi periodici Rapporti di aggiornamento. A partire dal 5° Rapporto di aggiornamento, il tema del maltrattamento e abuso intrafamiliare e extrafamiliare sono trattati per completezza in un unico paragrafo collocato nel raggruppamento “Abuso, sfruttamento dei minorenni e maltrattamento” nell’area tematica “Violenza”.