Gli artt. 37 e 40 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) stabiliscono importanti limiti e garanzie alla privazione della libertà dei minori, in particolare se accusati o riconosciuti colpevoli di reato penale.
Nelle Osservazioni Conclusive del 2003 il Comitato ONU in materia di Amministrazione della giustizia minorile aveva preso atto del fatto che fosse in discussione una riforma del sistema della giustizia minorile ed espresso preoccupazione “per la discriminazione esistente nei confronti dei bambini di origine straniera e rom nel sistema giudiziario minorile, per la mancanza di strutture indipendenti di monitoraggio delle condizioni di detenzione minorile e per l’inadeguata preparazione del personale che opera nel sistema della giustizia minorile” (punto 51).
Il Comitato ONU raccomandava che nella riforma del sistema della giustizia minorile siano integrate appieno le disposizioni ed i principi della CRC, in particolare gli artt. 37, 40 e 39, e altri rilevanti parametri internazionali in questa area, come ad esempio le Regole minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyadh), le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei giovani privati della libertà e le Linee guida di Vienna per i bambini coinvolti nel sistema giudiziario penale
(punto 52).
Al punto 53 raccomandava che l’Italia:
(a) prenda tutte le misure necessarie, incluse campagne di sensibilizzazione e formazione adeguata del personale coinvolto, per prevenire ed eliminare la discriminazione nei confronti dei bambini stranieri e rom;
(b) permetta visite periodiche ai Centri di accoglienza e agli Istituti penali minorili da parte di soggetti indipendenti e imparziali e assicuri che ogni minore privato della propria libertà possa inoltrare i suoi ricorsi attraverso una procedura indipendente, accessibile e adeguata;
(c) provveda a formare sui diritti dell’infanzia coloro che devono amministrare la giustizia minorile.
Il Gruppo CRC ha monitorato lo stato di attuazione degli artt. 37 e 40 CRC, nonché delle raccomandazioni rivolte dal Comitato ONU all’Italia nel 2003.
Nelle Osservazioni Conclusive del 2011, il Comitato ONU al punto 77 esprime profonda preoccupazione in merito alle segnalazioni riguardanti il collocamento di minori presso Istituti Penali Minorili e centri di accoglienza sulla sola base della mancanza di documenti. L’aumento del
numero di minori stranieri e Rom fermati dalle autorità giudiziarie durante il periodo di riferimento costituisce un ulteriore motivo di preoccupazione, così come il fatto che tali minori godano delle pene sostitutive e delle misure alternative previste dalla legge in misura minore rispetto ai coetanei di nazionalità italiana.
Al punto 78 il Comitato ONU raccomanda all’Italia di conformare pienamente il proprio sistema di giustizia minorile a quanto stabilito dalla Convenzione e, in particolare, dagli articoli 37, 39 e 40 e ad altri standard rilevanti, ivi comprese le Regole sugli standard minimi per l’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le
Linee guida per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyadh), le Regole per la protezione dei minori privati della loro libertà (Regole dell’Avana), le Linee guida per i bambini coinvolti nel sistema
giudiziario penale e il commento generale n. 10 (2007) del Comitato sui diritti dell’infanzia in materia di giustizia minorile.
In particolare, il Comitato sollecita l’Italia affinché:
(a) adotti il disegno di legge sul sistema carcerario minorile senza ingiustificate proroghe;
(b) destini al sistema di giustizia minorile risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, al fine di garantire pene sostitutive e altre misure alternative alla privazione della libertà, secondo quanto raccomandato
dal Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (A/HRC/10/21/Add. 5, par. 116 e 122);
(c) conduca un’analisi approfondita sulla numerosa presenza di minori stranieri e Rom nel sistema di giustizia minorile;
(d) istituisca un sistema di monitoraggio indipendente al fine di effettuare visite regolari ai luoghi in cui i minori sono detenuti.
Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sui minori coinvolti nel sistema della giustizia minorile in ciascun Rapporto di aggiornamento:
- 3° Rapporto CRC 2006-2007
- 4° Rapporto CRC 2007-2008
- 2° Rapporto Supplementare CRC 2009
- 5° Rapporto CRC 2011-2012
- 6° Rapporto CRC 2012-2013
- 7°Rapporto CRC 2013-2014
- 8° Rapporto CRC 2014-2015
- 9° Rapporto CRC 2015-2016
- 3°Rapporto Supplementare CRC 2017
- 11° Rapporto CRC 2019 – 2020
- 12° Rapporto CRC 2022
- 13° Rapporto CRC 2023
Documenti e siti internet di riferimento sull’argomento:
Ministero della Giustizia_Dipartimento per la giustizia minorile
Si vedano inoltre i seguenti paragrafi:
Legislazione italiana: la procedura minorile civile e penale
Minori appartenenti e minoranze etniche: i minori rom e sinti in Italia