L’articolo 10 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) prevede che:

  1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

  2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione”.

In particolare, a partire dal 4°Rapporto, il Gruppo CRC ha approfondito il tema della Kafala in rapporto alle famiglie islamiche presenti in Italia monitorando l’attuazione dell’art. 10 con specifico riferimento alla questione di riconoscere gli effetti della kafala ai fini di attuare il ricongiungimento familiare del makfoul al kafil, cioè di bambini dati in kafala e rimasti nei Paesi islamici, da parte di cittadini stranieri residenti in Italia o divenuti cittadini italiani.

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sulla Kafala in ciascun Rapporto di aggiornamento:

Glossario: 

Kafala: Nel diritto islamico la Kafala è quell’istituto che prevede che chiunque, per mezzo di una dichiarazione solenne da rendersi dinanzi ad un giudice o ad un notaio, può rendersi kafil, assumendo l’impegno di provvedere alle esigenze di vita di un makfoul, un minore abbandonato, fino al raggiungimento della maggiore età, con l’obbligo di accudirlo con le stesse modalità di un padre. In conseguenza a tale promessa, il kafil è personalmente obbligato nei confronti del minore a provvedere alle sue esigenze ed alle sue necessità, ma non sorge alcun vincolo di filiazione, né vengono meno i rapporti giuridici eventualmente esistenti con la famiglia d’origine. Va però rilevato che fra le legislazioni dei vari Stati islamici in merito alla kafala ci sono alcune sostanziali differenze.

Documenti di riferimento sull’argomento:

  • Long Joelle, Kafala e ricongiungimento familiarein Diritto, immigrazione e cittadinanza 1/2008.