Nel preambolo della CRC si riconosce la famiglia come “unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo all’interno nella collettività”. Tale principio è ulteriormente ribadito negli articoli 7, 9 e 20 della CRC.

L’articolo 20 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) dispone che:

  1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

  2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

  3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell’affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica”.

I principi della CRC, ed in particolare il diritto del minore a vivere e crescere in famiglia, hanno trovato riconoscimento in Italia con la Legge 149/2001.

La Legge 149/2001 «Diritto del minore ad una famiglia», conformemente ai diritti sanciti dalla CRC, individua i presupposti per l’attuazione del diritto di ogni bambino e bambina ad una famiglia, prioritariamente alla propria, e assegna allo Stato, alle Regioni e agli Enti Locali il compito di sostenere i nuclei familiari in difficoltà, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire alla persona di età minore di essere educata nella propria famiglia. In particolare, la Legge vieta che le condizioni di indigenza dei genitori possano costituire ostacolo, anche indirettamente, all’ “esercizio del diritto del minore alla propria famiglia” e prevedeva che il ricovero in istituto fosse superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento a una famiglia e, ove ciò non fosse possibile, mediante il collocamento in comunità di tipo familiare.

L’affidamento familiare, in base alla Legge 184/1983 e s.m., deve essere realizzato nei confronti dei minori nei casi in cui non sia praticabile, anche temporaneamente, un supporto alla famiglia d’origine tale da consentirvi la permanenza del minore e non sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità. Ad ottobre 2012 sono state approvate in Conferenza unificata le “Linee di indirizzo per l’affidamento familiare”.

La Legge 149/2001, precisava che “le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto degli stessi”. I criteri deliberati dalla suddetta Conferenza (gli stessi previsti dal DM 308/2001, emanato in attuazione della Legge 328/2000) si sono limitati però a prevedere due diverse tipologie di comunità: le comunità di tipo familiare, e le strutture a carattere comunitario. Negli ultimi anni le singole Regioni hanno adottato norme specifiche per la definizione di standard qualitativi e strutturali per le strutture di accoglienza di persone di età minore fuori famiglia. A gennaio 2018 sono state pubblicate le “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni”, approvate in Conferenza Unificata, che intervenendo in un quadro normativo regionale differenziato, propongono una cornice unitaria e complessiva di riferimento rispetto a principi, contenuti e metodi di attuazione.

Nelle Osservazioni Conclusive del 2003 (punto 34), del 2011 (punto 40), e del 2019 (punto 24), il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha avanzato delle raccomandazioni all’Italia sulla tematica qui discussa, di cui il Gruppo CRC si è occupato del monitoraggio nei vari Rapporti di aggiornamento.

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC su minori privi di ambiente familiare in ciascun Rapporto di aggiornamento:

Approfondimento:

Nel 2005 il Comitato ONU ha dedicato il Day of General Discussion (Ginevra, 16 settembre) alla questione dei “minori privi di un ambiente familiare”. Alla giornata ha partecipato anche una delegazione del Gruppo CRC che ha presentato un proprio contributo scritto contenente specifiche raccomandazioni.

Leggi e scarica il contributo scritto del Gruppo CRC al Day of General Discussion 2005.

Leggi e scarica il resoconto e le conclusioni del Day of General Discussion a cura del Comitato ONU (in inglese).

 

Documenti e siti internet di riferimento sull’argomento: