Ora il Comitato potrà esaminare casi individuali di violazione dei diritti.

Fino ad oggi la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia era l’unico trattato internazionale sui diritti umani che non prevedeva la possibilità di sporgere denuncia o fare ricorso direttamente alle Nazioni Unite per casi individuali di violazione dei diritti.

Il Nuovo trattato consentirà “ai bambini e/o ai loro rappresentanti di presentare individualmente casi di violazione dei diritti sanciti dalla CRC al Comitato ONU. Casi riguardanti ogni violazione dei diritti dei bambini – dai bambini che non possono accedere all’istruzione primaria ai bambini costretti a sfruttamento sessuale, per esempio – potranno essere sottoposti al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, ha dichiarato Peter Newell, co-presidente della Coalizione di 80 ONG che dal 2006 si è attivata per la promozione e l’approvazione del Terzo Protocollo.

Il nuovo protocollo dovrà essere ratificato da dieci Stati prima di poter entrare in vigore. Sarà organizzata una cerimonia ufficiale nel 2012 durante la quale i primi Stati firmatari potranno ratificare il nuovo protocollo.

Il Protocollo è diviso in 4 parti:

 Parte I – General provisions (competenze del Comitato ONU, principi generali,..)

 Parte II – Communications procedure (comunicazione di casi individuali, misure provvisorie, ammissibilità del caso,..)

 Parte III – Inquiry procedure (richiesta di indagini in caso di gravi e sistematiche violazioni di diritti)

 Parte IV – Final provisions (firma e ratifica, lingue in cui è stato tradotto il Terzo Protocollo, pubblicazione e diffusione del protocollo, …)

La parte II del Protocollo stabilisce le procedure per sottoporre al Comitato ONU casi individuali e dar via all’esame da parte del Comitato. In particolare, una volta ricevuta la comunicazione inerente la violazione di un diritto, e se il Comitato la ritiene “ammissibile” (si veda articolo 7 del Protocollo), il Comitato stesso provvederà a trasmetterne comunicazione allo Stato interessato (articolo 8). Lo Stato Parte dovrà riferire rispondendo “per iscritto e presentando dichiarazioni che chiariscano la questione e l’eventuale soluzione del caso […]. Lo Stato Parte dovrà rispondere nel più breve tempo possibile e comunque entro sei mesi.” (art. 8 comma 2).

Dopo aver esaminato il caso, il Comitato trasmetterà il proprio parere e le proprie raccomandazioni allo Stato parte (art.10, comma 5), lo Stato parte dovrà “rispondere per iscritto, inviando informazioni sulle azioni intraprese e previste alla luce del parere e delle raccomandazioni del Comitato. Lo Stato parte dovrà presentare la sua risposta nel più breve tempo possibile e comunque entro sei mesi“. (art. 11)

L’articolo 6 prevede misure provvisorie. Il Comitato ha infatti la facoltà di trasmettere allo Stato, in circostanze eccezionali, la richiesta di adeguarsi a misure provvisorie necessarie per “evitare possibili danni irreparabili alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni”.

La Parte III del Protocollo si riferisce ad eventuali richieste di indagini relative a violazioni gravi e sistematiche di diritti in uno Stato parte. In particolare, l’articolo 13, stabilisce che “qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti gravi o sistematiche violazioni da parte di uno Stato parte dei diritti enunciati nella Convenzione o nei Protocolli Opzionali, si invita lo Stato parte a cooperare nell’esame delle informazioni […]”. Il Comitato potrà chiedere ad uno o più dei suoi membri di condurre un’inchiesta e di riferire urgentemente al Comitato (art.13 comma 2). L’inchiesta può includere anche una visita sul territorio (art.13 comma 2). Tale inchiesta sarà condotta confidenzialmente e la collaborazione della Stato parte deve essere richiesta in tutte le fasi del procedimento. Dopo aver esaminato i risultati di tale inchiesta, il Comitato trasmetterà i risultati allo Stato parte, unitamente ad ogni commento e raccomandazione.

È importante che gli Stati procedano con la ratifica del Protocollo. Inoltre è essenziale far conoscere questo importante strumento a tutti coloro che lavorano per la promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e ai bambini stessi, che potranno così presentare individualmente casi di violazione dei propri diritti.

Per scaricare e leggere il testo approvato del Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure CLICCA QUI.

Scarica il Protocollo tradotto in francese.

 Per maggiori approfondimenti, si vedano:

15 novembre 2011, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta il Terzo Protocollo Opzionale alla CRC

Nuovo Protocollo Opzionale alla CRC: prima riunione del Gruppo di Lavoro ad hoc

I Protocolli Opzionali alla CRC: OPAC e OPSC

Protocolli Opzionali: pubblicata un nuova Guida sul monitoraggio per le ONG e le Coalizioni Nazionali

Protocolli Opzionali alla CRC: una campagna per chiedere la ratifica universale