L’articolo 31 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) sancisce il riconoscimento del gioco come un diritto di cui tutti bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari:

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sull’attuazione del diritto al gioco in ciascun Rapporto di aggiornamento:

Nel 3° Rapporto CRC il diritto alla fruizione e partecipazione di bambini, bambine e adolescenti alle attività sportive era stato preso in considerazione nell’ambito della trattazione del diritto al gioco e dal Rapporto di aggiornamento successivo il Gruppo CRC ha ritenuto opportuno dedicare a questa tematica un apposito paragrafo, anche in considerazione del fatto che il diritto a praticare attività sportiva pur non essendo citato espressamente nella CRC, è possibile desumerlo sulla base di un’interpretazione estensiva ed incrociata di alcuni articoli della CRC stessa.

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sullo sport e i minori nel: