Il Protocollo Opzionale alla CRC concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante persone di età minore (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography – OPSC) è stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 maggio del 2000 ed è entrato in vigore il 18 gennaio 2002, tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

L’Italia ha ratificato l’OPSC con la Legge n. 46 dell’11 marzo 2002.

A maggio 2004, due anni dopo la ratifica dell’OPSC da parte dell’Italia, il Comitato Interministeriale dei diritti umani (CIDU) del Ministero degli Affari Esteri ha inviato il Primo Rapporto sullo stato di attuazione dell’OPSC in Italia.

Nel 2005 il Gruppo CRC ha inviato un proprio Rapporto Supplementare sull’attuazione dell’OPSC in Italia, ed ha partecipato anche alla pre-sessione con il Comitato ONU il 6 ottobre 2005, così come alla sessione di maggio 2006 a titolo di osservatore.

Il 2 giugno 2006 il Comitato ONU ha reso note le Osservazioni Conclusive relative allo stato di attuazione dell’OPSC in Italia.

Le successive informazioni relative all’applicazione dell’OPSC in Italia sono state inserite nel Rapporto periodico sullo stato di attuazione della CRC, che il Governo italiano deve inviare periodicamente al Comitato ONU.

Il Gruppo CRC monitora lo stato di attuazione delle raccomandazioni del Comitato ONU con particolare riferimento al fenomeno del turismo sessuale, della pedopornografia, della prostituzione minorile e dell’abuso, sfruttamento sessuale e maltrattamento di bambini, bambine e adolescenti sia in ambito intra-familiare che extrafamiliare.

Glossario:

Turismo sessuale a danno di persone di età minore

Viaggiare finalizzato a ottenere da minorenni (bambini/e) del luogo di destinazione prestazioni sessuali a pagamento (in natura e/o in denaro).

Pedopornografia

Per pornografia rappresentante bambini si intende “qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un
bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali” – Art. 2, lett. c) del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini, e la pornografia rappresentante bambini.

Prostituzione di persone di età minore

Utilizzare una persona di età minore a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio – Art. 2 lett. b Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sulla vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante minori.

 

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Il turismo sessuale a danno di persone di età minore

Nel Protocollo Opzionale alla CRC concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante persone di età minore (Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography – OPSC), ratificato dall’Italia con Legge n. 46 del 11 marzo 2002, gli Stati hanno affermato di essere “profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini” (Preambolo) e in particolare si sono impegnati ad “adottare tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi” (art. 10.1), nonché ad operarsi “in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sottosviluppo, che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili” (art. 10.3).

In linea con le Osservazioni Conclusive del 2006 (punto 27) e del 2019 (punto 37) rivolte dal Comitato ONU all’Italia, il Gruppo CRC ha monitorato lo stato di attuazione dell’OPSC e delle raccomandazioni in materia di turismo sessuale in ciascun Rapporto di aggiornamento.

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sul fenomeno del turismo sessuale in ciascun Rapporto di aggiornamento:

 

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La pedopornografia

Il Protocollo Opzionale concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini (Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography – OPSC) stabilisce che per pornografia rappresentante bambini si intende “qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali” (art.2).

In linea con le Osservazioni Conclusive del 2003 (punto 49), del 2006 (punto 5, 7, 8, 19 e 21), del 2011 (punto 74 e 75), e del 2019 (punto 21 e 37) avanzate dal Comitato ONU all’Italia, il Gruppo CRC ha monitorato e riportato le proprie osservazioni sul tema in ciascun Rapporto di aggiornamento.

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sulla pedopornografia in ciascun Rapporto di aggiornamento:

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Il fenomeno della prostituzione minorile e della tratta in Italia

L’articolo 34 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) dispone che “gli Stati parti si impegnano a proteggere i minori contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.

A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

  1. a) che dei minori siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
  2. b) che dei minori siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali (…).”

Il Protocollo Opzionale concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini all’articolo 1 richiede esplicitamente che gli Stati parti vietino la prostituzione di bambini, definita all’articolo 2 come “il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio”. L’articolo 3 richiama inoltre gli Stati parti a vigilare affinché “il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione” sia pienamente recepito dal “diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato”. Con l’articolo 10, agli Stati viene richiesto di prendere inoltre “tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi (…) alla prostituzione di bambini”.

In linea con le Osservazioni Conclusive del 2003 (punto 49 e 50), del 2006 (5, 15, 18, 19, 22, 23 e 29), del 2011 (punto 6, 73-75), del 2019 (punto 22 e 37) avanzate dal Comitato ONU all’Italia, il Gruppo CRC ha monitorato e riportato le proprie osservazioni sul tema in ciascun Rapporto di aggiornamento.

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sulla prostituzione minorile e sulla tratta in ciascun Rapporto di aggiornamento:

A partire dal 5° Rapporto CRC le considerazioni sul fenomeno della tratta sono state analizzate insieme al fenomeno della prostituzione minorile in unico paragrafo.

 

Glossario:

Tratta

Tratta di persone indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento frode o inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l’autorità su un’altra persona a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.

Fonte: Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini – Protocollo Opzionale di Palermo (2000), art. 3, lett. a).

Documenti e siti internet di riferimento sull’argomento:

  • Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata Transnazionale adottata dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000
    Testo in inglese
    Traduzione in italiano(non ufficiale);
  • Protocollo addizionale contro la Criminalità organizzata Transnazionale per prevenire reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, adottato dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000
    Testo inglese
    Traduzione in italiano(non ufficiale);
  • Legge n. 146 del 16 marzo 2006, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre ed il 31 maggio 2001»;
  • UNODC, Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale e relativi Protocolli in inglese;
  • Osservatorio Interventi Tratta osservatoriointerventitratta.it.

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Abuso, sfruttamento e maltrattamento delle persone di età minore

In merito al fenomeno dell’abuso, dello sfruttamento sessuale e del maltrattamento nei confronti delle persone di età minore, il Comitato ONU ha espresso all’Italia le proprie preoccupazioni e raccomandazioni nelle periodiche Osservazioni Conclusive del 2003, del 2006, del 2011 e del 2019. Il Gruppo CRC ha monitorato la situazione in Italia in ciascun Rapporto di aggiornamento.

Per approfondimenti si veda Violenza contro le persone di età minore