L’articolo 21 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) stabilisce che:

“Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d’origine;

c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti”.

In linea con le Osservazioni Conclusive del 2003 (punto 35 e 36), del 2011 (punto 41 e 42), del 2019 (punto 25), il Gruppo CRC a partire dal 3° Rapporto di aggiornamento ha monitorato l’attuazione dell’art. 21 CRC e delle raccomandazioni del Comitato ONU.

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC in materia di adozione in ciascun Rapporto di aggiornamento:

Glossario: 

Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI): rappresenta l’Autorità Centrale Italiana per l’applicazione della Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale e garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti in tale Convenzione. Ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Documenti utili e siti internet di riferimento: