L’articolo 21 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) stabilisce che:
“Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:
a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d’origine;
c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti”.
In linea con le Osservazioni Conclusive del 2003 (punto 35 e 36), del 2011 (punto 41 e 42), del 2019 (punto 25), il Gruppo CRC a partire dal 3° Rapporto di aggiornamento ha monitorato l’attuazione dell’art. 21 CRC e delle raccomandazioni del Comitato ONU.
Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC in materia di adozione in ciascun Rapporto di aggiornamento:
- 3° Rapporto CRC 2006-2007
- 4° Rapporto CRC 2007-2008
- 2° Rapporto Supplementare CRC 2009
- 5° Rapporto CRC 2011-2012
- 6° Rapporto CRC 2012-2013
- 7° Rapporto CRC 2013-2014
- 8° Rapporto CRC 2014-2015
- 9° Rapporto CRC 2015-2016
- 3°Rapporto Supplementare CRC 2017
- 10° rapporto CRC 2018 – 2019
- 11° Rapporto CRC 2019 – 2020
- 12° Rapporto CRC 2022
- 13° Rapporto CRC 2023
Glossario:
Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI): rappresenta l’Autorità Centrale Italiana per l’applicazione della Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale e garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti in tale Convenzione. Ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Documenti utili e siti internet di riferimento:
- Legge n. 184 del 4 maggio 1983«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori»;
- Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (Aja, 29 marzo 1993);
- Status delle ratifiche della Convenzione dell’Aja del 1993;
- Legge n. 476 del 31 dicembre 1998«Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri»;
- Legge n. 149 del 28 marzo 2001 «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»;
- Centro nazionale di Documentazione e Analisi sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (settembre 2006), Ogni bambino ha diritto a una famiglia – stato di attuazione della Legge 149/2001, (Quaderno n. 39);
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2003«Attività di definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione».