A cura del Coordinamento del Gruppo CRC
Il 10 marzo scorso è stata approvata alla Camera dei Deputati il ddl Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile . La Commissione Giustizia della Camera è significativamente intervenuta emendando il testo originario prevedendo la soppressione del tribunale per i minorenni e l’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni senza prevedere un ufficio giudiziario autonomo quale il Tribunale per la famiglia e i minorenni.
Il Disegno di legge ha suscitato un acceso dibattito, che ha coinvolto gli operatori del settore e le associazioni.
47 associazioni del Gruppo CRC hanno sottoscritto documento in cui si richiama la necessità di rispettare principi irrinunciabili quali quello di unitarietà, specializzazione, multidisciplinarietà, prossimità, formazione, peraltro in larga parte richiamati dalle Linee Guida CoE sulla Child Friendly Justice.
In particolare rispetto all’unitarietà si evidenzia come sia fondamentale mantenere l’unità della giurisdizione civile e penale in capo ad unico organo, valorizzando quindi la dimensione educativa e rieducativa del processo penale minorile. In questo senso si evidenzia anche la necessità che la riforma vada di pari passo con l’introduzione nel nostro sistema dell’ordinamento penitenziario minorile.
Così come appare irrinunciabile la specializzazione di tutti gli operatori coinvolti in una materia che, per sua natura, esige conoscenze e professionalità particolari. In tal senso preoccupa che non sia stata espressamente prevista l’esclusività delle funzioni dei pubblici ministeri che andranno a costituire il gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori di cui all’art. 2-undecies e la soppressione della figura del pubblico ministero minorile specializzato, che ha compiti di particolare rilievo nel procedimento penale minorile e per i poteri a questo attribuiti dalla legge n. 149 del 2001 in materia di responsabilità genitoriale, segnalazione di abbandono, di raccordo con i servizi sociali territoriali.
Multidisciplinarietà: Sia nel processo penale minorile che nei collegi giudicanti civili, le competenze del giudice o del collegio giudicante necessitano in questa materia di un supporto interdisciplinare, quindi si ritiene importante la presenza della componente privata specializzata, affinché i provvedimenti adottati siano proporzionati alle circostanze e alla gravità del reato, alla situazione del minore ed alla tutela delle relazioni familiari, conservata con la composizione attualmente prevista per i Tribunali per i minorenni.
Il principio di prossimità in una materia che investe i diritti fondamentali delle persone di minore età rappresenta un valore sociale, finalizzato a garantire oltre l’accessibilità, il diritto all’ascolto del minorenne e l’effettiva esecuzione dei provvedimenti e il monitoraggio necessario. Tale principio deve essere realizzato con una proficua razionalizzazione delle risorse esistenti (come richiesto dagli operatori del settore) e non invece a scapito della necessaria specializzazione dei magistrati e di tutti coloro che, a qualunque titolo, si occupano delle questioni afferenti a persone minori di età. La specializzazione rappresenta infatti l’unica garanzia per l’attuazione effettiva del principio fondamentale di tutela e promozione dell’infanzia e dell’adolescenza come indicata dalla carta costituzionale e dalle raccomandazioni internazionali e comunitarie.
Auspichiamo quindi che gli interventi di riforma sulla Giustizia consentano la possibilità di istituire un tribunale e un ufficio specializzato della Procura in materia di persona, famiglia e persone minori che mantenga accorpate le competenze civili e penali minorili, soluzione ottimale per attuare i principi di unitarietà, specializzazione, multidisciplinarità, prossimità e formazione continua connaturate a queste materie.
Per maggiori approfondimenti si veda anche:
Il paragrafo sulla legislazione italiana procedura minorile civile e penale nei precedenti Rapporti CRC