Entrerà in vigore il 3 Agosto la legge 12 luglio 2011 n° 112, approvata il 22 giugno scorso, che istituisce la figura del Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza .
Il Disegno di Legge (C.2008) di iniziativa governativa era stato approvato dal Consiglio dei Ministri nell’agosto 2008 e presentato alla Camera dei Deputati l’11 dicembre dello stesso anno. Il 7 ottobre del 2009, a seguito di una votazione alla Camera dei Deputati, aveva subito una battuta d’arresto ed era stato rinviato alle Commissioni Riunite (Commissioni Affari Costituzionali e Affari Sociali) per un ulteriore esame e per ottenere un testo maggiormente condiviso e che garantisse, in primo luogo, l’indipendenza del Garante nazionale e una copertura finanziaria. L’esame delle Commissioni riunite si è concluso il 9 marzo 2011. Il 22 marzo 2011 il Disegno di Legge era stato trasmesso al Senato ed il 22 giugno è stato approvato all’unanimità.
Il Gruppo CRC ha monitorato il processo legislativo che ha condotto all’istituzione del Garante per i diritti dell’infanzia sia a livello nazionale che in ciascuna Regione italiana, attraverso azioni di advocacy ed incontri istituzionali, evidenziando la questione dell’indipendenza e dell’autonomia del Garante, che nelle prime posposte di Legge non erano adeguatamente garantite.
L’articolo 1 della Legge istitutiva definisce “l’autorità’ garante come organo monocratico […], una persona di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età”.
Il Garante sarà nominato d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Inoltre, “l’autorità’ garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l’autorità garante.” (art.3 comma 6)
A livello regionale, infatti, negli ultimi 5 anni si è assistito ad un progressivo aumento del numero di leggi istitutive di questa figura, ad oggi approvate da parte di tutte le Regioni, tranne Sicilia e Valle d’Aosta, anche se il Garante per l’infanzia e l’adolescenza è stato nominato solo in alcune Regioni italiane.
Per ulteriori informazioni si vedano anche:
Misure generali di attuazione della CRC in Italia – Garante per l’infanzia.
2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia da pagina 27 a pagina 30.
Archivio news – Garante Infanzia: fermato l’Iter Legislativo alla Camera
Archivio news – Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza: a che punto siamo?
Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza: trasmesso al Senato il Disegno di Legge approvato alla Camera il 16 marzo 2011