L’articolo 9 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) stabilisce che:
- “ Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
- In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
- Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.
- Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate”.
A partire dalle Osservazioni Conclusive del 2011 del Comitato ONU (punto 55 e 56) e dal 4° Rapporto di aggiornamento, il Gruppo CRC ha analizzato lo stato di attuazione dell’art. 9 paragrafo 4, con particolare riferimento alla condizione di bambini, bambine e adolescenti che hanno genitori detenuti al fine di verificare che i loro diritti siano adeguatamente garantiti dallo Stato italiano.
Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sui diritti dei bambini e degli adolescenti con genitori detenuti nel:
- 4° Rapporto CRC 2007-2008
- 2° Rapporto Supplementare CRC 2009
- 5° Rapporto CRC 2011-2012
- 6° Rapporto CRC 2012-2013
- 7° Rapporto CRC 2013-2014
- 8° Rapporto CRC 2014-2015
- 9° Rapporto CRC 2015-2016
- 3°Rapporto Supplementare CRC 2017
- 11° Rapporto CRC – 2019 – 2020
- 12° Rapporto CRC 2022
- 13° Rapporto CRC 2023
Documenti e siti internet di riferimento sull’argomento:
- Legge n. 354 del 26 luglio 1975«Norme sull’Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»;
- Legge n. 663 del 10 ottobre 1986«Modifiche alla Legge sull’Ordinamento e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»;
- Legge n. 165 del 27 maggio 1998«Modifiche all’art. 656 c.p.p. ed alla Legge 354/1975 e successive modificazioni»;
- DPR n. 230 del 30 giugno 2000 «Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»;
- Legge n. 40 del 8 marzo 2001 «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori» (c.d. Legge Finocchiaro);
- Consiglio d’Europa, «Regole minime standard per il trattamento dei detenuti» (Risoluzione (73) 5 del 19 gennaio 1973);
- Consiglio d’Europa, Regole Penitenziarie Europee: Raccomandazione R (87) 3 del 12 febbraio 1987, riproposta e aggiornata nella Raccomandazione R (2006) 2 dell’11 gennaio 2006 relativa alle politiche di sostegno alla genitorialità.
- Il Consiglio d’Europa, Raccomandazione CM/Rec(2018)5 del 04/04/2018, contenente le linee guida valide per i suoi 46 Stati membri a tutela dei diritti e gli interessi dei bambini dei genitori detenuti.
- Rinnovo della “Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti”, siglato il 16/12/2021 dalla ministra della Giustizia, dalla Presidente dell’associazione Bambinisenzasbarre e dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.