trasmesso al Senato il Disegno di Legge approvato alla Camera il 16 marzo 2011.

Il 22 marzo è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati il Disegno di Legge per l’Istituzione del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Il Disegno di Legge C.2008 era stato presentato alle Camere nel settembre del 2009 ed è poi stato rinviato alle Commissioni Affari Costituzionali e Affari Sociali, che ne hanno concluso l’esame il 9 marzo.

Il testo, che attende l’approvazione finale al Senato, alla Camera ha ottenuto 467 deputati favorevoli e due deputati astenuti.

Il Disegno di Legge contiene varie modifiche rispetto al testo precedentemente presentato e discusso nel 2009 e che è stato costantemente monitorato dal Gruppo CRC.

Si veda:

Archivio news – Garante Infanzia: fermato l’Iter Legislativo alla Camera

Archivio news – Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza: a che punto siamo?

Il provvedimento istituisce “l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza […] con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica” (Art. 1).

Il Garante nazionale è un “organo monocratico […] dura in carica quattro anni e il suo mandato e` rinnovabile una sola volta; la nomina è adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato” (Art. 2).

Il Disegno di Legge attribuisce al garante “una serie di compiti, funzioni e poteri (artt. 3, 4 e 6), tra i quali vanno ricordati la facoltà di proporre l’adozione di iniziative per assicurare la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; la competenza ad esprimere un parere sul Piano Nazionale di Azione prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l’infanzia; la competenza ad esprimere osservazioni circa l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all’infanzia e all’adolescenza e a vigilare in merito al rispetto degli stessi; la collaborazione con gli altri organismi nazionali e internazionali aventi competenze sull’infanzia e con i garanti regionali già istituiti; la facoltà di esprimere pareri sui disegni di legge, sugli atti normativi del Governo e sui progetti di legge all’esame del Parlamento in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.” [Cfr Nota 1]

Leggi il testo del Disegno di Legge trasmesso al Senato, (S.2631).

Per seguire l’iter in Senato, CLICCA QUI.

 Note:

Nota 1:
Camera dei Deputati

 Per ulteriori informazioni si vedano anche:

Misure generali di attuazione della CRC in Italia – Garante per l’infanzia.

2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia da pagina 27 a pagina 30.