La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) riconosce il diritto delle persone di età minore di ricevere protezione contro ogni forma di violenza. In particolare, nelle Linee Guida per la redazione dei Rapporti periodici di aggiornamento, il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza identifica come articoli rilevanti per la difesa dei diritti delle persone di età minore contro ogni forma di violenza:

  • l’articolo 19 che tutela il bambino contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale;
  • l’articolo 24 para. 3, per l’adozione di ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minorenni;
  • l’articolo 28 para. 2 e l’articolo 37 (a), che riconoscono il diritto della persona di età minore di non essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, incluse le punizioni corporali;
  • l’articolo 34, per la protezione del minorenne contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale;
  • e l’articolo 39, che prevede che gli Stati parti adottino ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato.

Il Comitato ONU ha inoltre approvato:

  • il Commento Generale n. 8 relativo a “the right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment” (2006);
  • il Commento Generale n. 13 relativo a “the right of the child to freedom from all forms of violence” (2011).

A partire dal 3° Rapporto Supplementare (2017) adeguandosi alle nuove Linee guida del Comitato ONU è stato introdotto un Capitolo dedicato.